L’INPS con messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012, ha dettato le disposizioni in merito ai 65.000 lavoratori salvaguardati dal D.L. 201/2011, i quali possono accedere alla pensione sia in base ai requisiti vigenti fino al 5 dicembre 2011, (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) sia in base al regime delle decorrenze precedenti la riforma.
Innanzitutto bisogna precisare che le regole illustrate attengono esclusivamente ai lavoratori salvaguardati di cui all’articolo 24 del DL 201/2011, mentre per la gestione delle ulteriori 55.000 unità previste dal D.L 95/2012 (spending review) si dovrà attendere il decreto attuativo del ministero del lavoro, previsto per il mese di ottobre.
L’INPS, a tal proposito, ha effettuato una rilevazione dei soggetti che potrebbero ricadere nella salvaguardia ai quali ha inviato una comunicazione in tale senso invitandoli, in caso di inesattezze riscontrate sull’estratto contributivo, a contattare l’istituto anche attraverso i patronati. Infatti potrebbe verificarsi il caso che, pur avendone i requisiti, non tutti ricevano tale comunicazione, come ad esempio i lavoratori a carico dei fondi di solidarietà titolari di prestazione successivamente al 31.12.2011, in tal caso occorre attivarsi e segnalare la situazione all’INPS perché vengano inseriti nelle liste dei soggetti salvaguardati.
Si ricorda infine che, gli esonerati dal servizio, gli esodati, i lavoratori in congedo per l’assistenza ai figli disabili, devono, entro il 21 novembre prossimo, presentare domanda di accesso ai benefici previsti dal DL.201/2011 per i salvaguardati.
Considerata la complessità per l’individuazione dei requisiti che tengano conto di diversi fattori, quali ad esempio la data di autorizzazione ai versamenti volontari, o la data di stipula degli accordi di mobilità ecc., consigliamo quanti fossero interessati a rivolgersi agli uffici dell’Inac per le necessarie verifiche e l’inoltro delle eventuali istanze.